Question Time: D.L. Rilancio – Misure per favorire la liquidità delle Imprese

Giugno 12, 2020
  • Sport – Édouard Manet – The Races at Longchamp (1866) – Art Institute of Chicago
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D.: Sono il titolare di un’impresa e, francamente, sono un po’ perso tra tutti i provvedimenti emessi dal Governo durante i mesi di emergenza sanitaria; quali sono in sintesi le norme che mi riguardano?

Con i decreti legge n. 18/2020 (Decreto Cura Italia), n. 23/2020 (Decreto Liquidità) e con il successivo d.l. 34/2020 (Decreto Rilancio), il Governo ha adottato una serie di misure per favorire la liquidità delle imprese. Le principali misure adottate sono:

  • Moratoria sui prestiti introdotta dal Decreto Cura Italia, a favore delle piccole e medie imprese (PMI), professionisti e ditte individuali aventi sede in Italia e non classificate come esposizioni deteriorate. Per effetto della moratoria fino al 30 settembre gli importi accordati non possono essere revocati e sono di fatto congelati finanziamenti per anticipi su titoli di credito, le linee di credito in conto corrente, le scadenze di prestiti a breve e le rate di prestiti e canoni in scadenza.
  • Fondo garanzia PMI: introdotto dal Decreto Cura Italia e poi ripreso dal Decreto Liquidità.  Il fondo introduce la garanzia dello Stato nei finanziamenti erogati alle imprese. L’importo massimo garantito sale a 5 milioni di euro e vengono ammesse alla garanzia le imprese fino a 499 dipendenti. Il decreto identifica 3 soglie di prestito soggette a determinati requisiti (la prima finanziamenti fino a Euro 25.000 – garantiti al 100% dal Fondo di Garanzia per le PMI, finanziamenti fino a Euro 800.000 per le imprese con ricavi non superiori a Euro 3,2 milioni e fino a 499 dipendenti e, la terza, per finanziamenti oltre Euro 800.000. Per maggiori info vd nostra newsletter (LINK)
  • Finanziamenti assistiti dalla Garanzia SACE: introdotta dal Decreto Liquidità, la misura è applicabile a tutte le tipologie di imprese. La garanzia è a prima richiesta, esplicita e irrevocabile e copre finanziamenti di importo non superiore al maggiore fra il 25% del fatturato 2019 dell’impresa e il doppio del costo del personale del 2019.Per maggiori info vd nostra newsletter (LINK)
  • Alcune misure a sostegno delle imprese: il Decreto Liquidità ha introdotto una serie di misure per agevolare i finanziamenti soci, “i prestiti infragruppo”, le perdite sociali etc. Per maggiori info vd nostra newsletter (LINK)
  • Misure per il sostegno all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese: applicabile a operazioni ritenute di interesse strategico per l’economia nazionale. La misura consiste in un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10% (art. 35 Decreto Rilancio).
  • Misure fiscali Per maggiori info vd nostra newsletter (LINK). Inoltre, il Decreto Rilancio ha stabilito la cancellazione del saldo e acconto dell’Irap per quelle imprese con fatturato fino a Euro 250 milioni e che hanno subito un danno economico evidente dall’emergenza Covid-19; queste non sono tenute al pagamento del saldo Irap per il 2019, né della prima rata dell’acconto dovuta per il 2020.
  • Imprese con ricavi fino a Euro 5mio/anno – contributo a fondo perduto: l’art. 25 del Decreto Rilancio ha introdotto un contributo a fondo perduto a favore di una serie di soggetti tra cui gli esercenti attività d’impresa. L’ammontare del contributo è determinato in percentuale rispetto alla differenza riscontrata tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
  • Imprese con ricavi fino a Euro 50mio/anno – Incentivi al rafforzamento patrimoniale delle imprese: l’art. 26 del Decreto Rilancio introduce una serie di misure per incentivare la ricapitalizzazione delle società, quali ad esempio la possibilità di beneficiare di un credito d’imposta pari al 20% (a determinate condizioni) a favore dei soggetti che effettuano conferimenti in denaro in esecuzione di delibere di aumento del capitale sociale (detraibilità per le persone fisiche e deducibilità per quelle giuridiche).
  • Imprese con ricavi superiori a Euro 50mio/anno – Patrimonio Rilancio per ricapitalizzazione: in CDP è istituito un patrimonio denominato “Patrimonio Rilancio” di Euro 45 miliardi per le imprese con fatturato oltre Euro 50 milioni. Il patrimonio potrà realizzare interventi a condizioni di mercato o secondo i criteri che saranno definiti dal quadro temporaneo sugli aiuti di Stato. Il Patrimonio potrà anche intervenire in operazioni di ristrutturazione di imprese in crisi con prospettive di rilancio ovvero intervenire acquistando partecipazioni nel capitale.

 

 

IMPRESE CON FATTURATO FINO A EURO 5 MILIONI/ANNO

D.: Sono il titolare di un’impresa con fatturato inferiore a Euro 5 milioni/anno: il Decreto Rilancio introduce qualche contributo di cui posso beneficiare?

Sì, l’art. 25 del Decreto Rilancio ha introdotto un contributo a fondo perduto a favore di una serie di soggetti, tra cui le imprese. Inoltre, se queste hanno ricavi inferiori a Euro 5 milioni a loro spetta un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo. Per le strutture alberghiere il credito d’imposta spetta a prescindere dal volume di affari registrato. Il credito d’imposta è parametrato all’importo versato a marzo, aprile e maggio a condizione che i locatari abbiano subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.

D.: La mia attività aveva chiesto e ottenuto un finanziamento di cui al fondo di garanzia per le PMI (art. 13 comma 1 lettera n) del Decreto Liquidità): questo è incompatibile con il contributo a fondo perduto?

No, non risultano incompatibilità fra il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del Decreto Rilancio e le misure previste dall’articolo 13, comma 1, lettera n) del Decreto Liquidità.

D.: A chi spetta il contributo a fondo perduto?

Il contributo spetta:

  • ai soggetti esercenti attività d’impresa e lavoro autonomo, titolari di partita IVA, comprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa, con fatturato nell’ultimo periodo d’imposta inferiore a Euro 5 milioni la cui attività non risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza.

Tali soggetti hanno diritto a percepire il contributo a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 siano inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Nel caso di soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 o di soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza che era ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria (Covid-19), questi hanno anche diritto al contributo anche se non si è verificata la diminuzione del fatturato sopra indicata.

Il contributo non spetta:

  • ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020;
  • ai soggetti, enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR, agli intermediari finanziari e società di partecipazioni di cui all’articolo 162-bis del TUIR;
  • ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) e 38 (Indennità lavoratori dello spettacolo) del DL 18/2020; nonché
  • ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

 

D.: A quanto ammonta il contributo?

L’ammontare del contributo è determinato in percentuale rispetto alla differenza riscontrata tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a Euro 400.000 nell’ultimo periodo d’imposta;
  • 15% per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a Euro 400.000 e fino a Euro 1.000.000 nell’ultimo periodo d’imposta;
  • 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a Euro 1.000.000 e fino a Euro 5.000.000 nell’ultimo periodo d’imposta.

Indipendentemente delle percentuali sopra indicate, il contributo è riconosciuto in misura non inferiore a Euro 1.000 per le persone fisiche e a Euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non concorre alla formazione del valore della produzione netta.

D.: Come posso richiedere il contributo?

Il Decreto Rilancio ha stabilito una procedura telematica per la richiesta del contributo, le cui modalità attuative saranno specificate con un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Una volta stabilita la procedura telematica i soggetti interessati avranno 60 giorni per inoltrare la richiesta.

Il contributo sarà erogato dall’Agenzia delle Entrate direttamente sul conto corrente indicato nella richiesta.

IMPRESE CON FATTURATO FINO A EURO 50 MILIONI/ANNO

D.: Sono un’impresa con un ammontare di ricavi superiore a Euro 5 milioni/anno cha ha deliberato di effettuare un aumento di capitale: di quali misure beneficio?

Il Decreto Rilancio ha previsto due misure per incentivare il rafforzamento patrimoniale delle società:

  • la prima consistente (a determinate condizioni) nella possibilità di beneficiare di un credito d’imposta pari al 20% (su un investimento massimo di Euro 2.000.000) a favore dei soggetti che effettuano conferimenti in denaro, in una o più società, in esecuzione dell’aumento del capitale sociale (detraibilità per le persone fisiche e della deducibilità per quelle giuridiche), purché la partecipazione sia detenuta fino al 31.12.2023.

Il credito d’imposta spetta anche agli investimenti effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell’Unione europea o in Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo ovvero anche nelle ipotesi in cui l’investimento avvenga attraverso quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, che investono in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle imprese.

  • Il Decreto Rilancio ha inoltre istituito un fondo denominato “Fondo Patrimonio PMI”, gestito da Invitalia, è finalizzato alla sottoscrizione entro il 31 dicembre 2020 delle obbligazioni o di taluni strumenti finanziari di nuova emissione (rimborsati decorsi sei anni dalla sottoscrizione) per un ammontare massimo pari al minore tra un importo di 3 volte l’ammontare dell’aumento di capitale e il 12,5% dell’ammontare dei ricavi.

D.: Queste misure a quali tipi di società si applicano? Con che requisiti?

Le misure predette devono riguardare le società che, fra i vari requisiti richiesti

  • siano costituite in forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche costituite in forma semplificata o cooperativa,
  • abbiano sede legale in Italia,
  • che non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo e che
  • presentino un ammontare dei ricavi per il 2019 compreso tra Euro 5 e 50 milioni; che abbiano subito, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non inferiore al 33%;
  • che abbiano deliberato ed eseguito dopo l’entrata in vigore del decreto-legge ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e che questo sia stato integralmente versato, etc;

D.: A partire da quando posso utilizzare il credito d’imposta?

Il credito d’imposta può essere utilizzato, anche in compensazione, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento. Successivamente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi degli anni successivi fino a quando non si esaurisce nel suo ammontare. Un Decreto del MEF stabilirà i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.

 

D.: Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui al Fondo Patrimonio PMI, ci sono altri obblighi che devo rispettare?

Sì, la società deve assumere l’impegno di:

  • non deliberare o effettuare, dalla data dell’istanza e fino all’integrale rimborso, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci;
  • destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia; e
  • fornire al Gestore un rendiconto periodico.

 

IMPRESE CON FATTURATO OLTRE EURO 50 MILIONI/ANNO

D.: Sono il titolare di un’impresa con ricavi annuali maggiori di Euro 50 milioni cha ha deliberato di effettuare un aumento di capitale: quali misure mi riguardano?

Il Decreto Rilancio ha istituito presso CdP un patrimonio destinato denominato “Patrimonio Rilancio”.

Gli interventi avranno ad oggetto società per azioni, comprese quelle costituite in forma cooperativa e anche quelle quotate nei mercati regolamentati, che hanno sede legale in Italia, non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo e presentano un fatturato annuo superiore a Euro 50 milioni. Altri requisiti saranno stabiliti tramite un Decreto del MEF. Nella individuazione degli interventi, detto decreto terrà in considerazione l’incidenza dell’impresa con riferimento allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilità ambientale e alle altre finalità di cui al comma 86 della legge n. 169 del 2019, alla reta logistica e dei rifornimenti, ai livelli occupazionali e del mercato del lavoro.

In via preferenziale il Patrimonio Destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l’acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche. Per il finanziamento delle attività del patrimonio destinato o di singoli comparti è consentita l’emissione di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito.

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