Question Time: D.L. Rilancio – Emersione dei rapporti di lavoro irregolari anche con cittadini stranieri

Maggio 29, 2020
  • Agricoltura – Jacob van Strij – Landscape with cattle (1800) – MOMA
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D.: Mia madre, per l’aggravarsi del suo stato di salute, ha bisogno di assistenza continua. Una cittadina straniera, con precedenti esperienze lavorative specifiche, si è resa disponibile ad assisterla, ma la sua presenza in Italia non è ad oggi regolare. E’ possibile assumerla?

Sì. Il Decreto “Rilancio” (art.103) consente ai datori di lavoro di presentare istanza per concludere (o regolarizzare se già in essere) un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio italiano, che dimostrino di aver soggiornato in Italia prima dell’8 marzo 2020, senza aver lasciato il territorio nazionale dopo questa data. Sarà possibile assumere anche cittadini stranieri che avessero ottenuto il permesso temporaneo di sei mesi previsto dallo stesso art.103, che verrebbe quindi convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

D.: Quali indicazioni deve contenere l’istanza per concludere o regolarizzare il rapporto di lavoro?

L’istanza deve indicare la durata del contratto e la retribuzione concordata, che comunque non può essere inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro della categoria.

D.: Quale iter deve essere seguito per la regolarizzazione?

L’istanza può essere presentata dal 1° giugno al 15 luglio 2020 allo sportello unico per l’immigrazione presso la Prefettura, nel caso si assuma un lavoratore di uno Stato extra U.E.. Per l’assunzione di cittadini italiani o di Stati membri dell’Unione Europea, invece, la domanda va presentata all’INPS. Le specifiche modalità e condizioni di presentazione sono stabilite con apposito decreto attuativo emanato entro il 29 maggio 2020 dal Ministro dell’interno di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, nonché delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Lo sportello unico per l’immigrazione verifica l’ammissibilità delle dichiarazioni ed acquisisce il parere della Questura e dell’Ispettorato territoriale del lavoro. Successivamente, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione di assunzione e per la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

D.: Sono previsti oneri economici per la presentazione dell’istanza?

Sì. E’ stabilito il versamento di un contributo forfetario di 500 Euro per ciascun lavoratore. E’ previsto, inoltre, il pagamento di un contributo forfetario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, i cui importi e modalità di acquisizione sono stabilite dal decreto attuativo interministeriale da emanarsi entro il 29 maggio 2020.

D.: Sono un imprenditore agricolo. Posso avvalermi dell’aiuto di lavoratori stranieri da regolarizzare?

Sì. L’art.103 del D.L. “Rilancio” riguarda anche il settore agricolo. Più in particolare, trova applicazione nei settori dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, oltre a quello dell’assistenza alla persona o familiari, anche non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza, nonché al settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

D.: Esistono casi di non ammissione dell’istanza per la conclusione o la regolarizzazione del rapporto di lavoro?

Sì. Può essere causa di inammissibilità la condanna, anche non definitiva, del datore di lavoro per i reati di immigrazione clandestina, reclutamento di persone da destinare alla prostituzione, sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, riduzione o mantenimento in schiavitù, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, utilizzo di dipendenti stranieri privi del permesso di soggiorno. Può costituire invece causa di rigetto dell’istanza la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno da parte del datore di lavoro o la mancata assunzione del lavoratore.

In ogni caso, non sono ammessi ai benefici dell’art.103 i cittadini stranieri nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o di prevenzione del terrorismo, oppure che risultino segnalati ai fini della non ammissione nel territorio italiano o di Paesi con cui l’Italia ha sottoscritto accordi di libera circolazione, che risultino condannati, anche non definitivamente, per reati per cui è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza o inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina oppure diretti allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Non sono, comunque, ammessi ai benefici in questione i cittadini stranieri che siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

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