QUESTION TIME: DECRETO “CURA ITALIA” ALCUNE MISURE FISCALI

Marzo 31, 2020
  • Fiscale – J.Lewis Marks – The Income (1769-1832, n.d.) – Art institute of Chicago Tax

D: Ci sono adempimenti tributari, diversi dai versamenti, per i quali rimane ferma la scadenza
del 31.03.2020?

R: Sì. Entro il prossimo 31 marzo devono comunque essere effettuati i seguenti adempimenti:
– Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni uniche 2020 rilevanti al fine di
predisporre le dichiarazioni dei redditi precompilate relative al 2019;
– Consegna ai contribuenti-sostituiti delle certificazioni Uniche 2020 del sostituto d’imposta, relativamente
alle ritenute d’acconto operate nel 2019;
– Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili
sostenuti nel 2019 (escluse le spese sanitarie ma comprese quelle veterinarie).

D: Sono titolare di un’impresa alberghiera. Sono stati differiti i termini per il versamento del
saldo IVA 2019 e dell’IVA relativa al mese di febbraio 2020, entrambi in scadenza il 16 marzo
2020?

R: Sì. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo, i tour operator e tutti gli altri
soggetti previsti dall’art.61 del DL n.18/2020 (“Cura Italia”), la scadenza è sospesa dal 2.03.2020 al
30.04.2020.
I predetti versamenti devono essere effettuati,
– in un’unica soluzione entro il 31 maggio oppure
– mediante una rateizzazione fino a un massimo di n.5 rate mensili di pari importo a decorrere dal
mese di maggio 2020.
In entrambe le ipotesi non si applicano né sanzioni né interessi.

D: Ho letto che l’articolo 61 del Decreto Legge prevede delle facilitazioni per una serie di
soggetti la cui attività si rivolge a un pubblico allargato. La mia impresa non rientra
nell’elenco, non ha sede nella cosiddetta “zona rossa”, e nel 2019 ha fatturato meno di 2
milioni di euro. Posso avvalermi anch’io della sospensione dei termini di versamento?

R: Sì, le scadenze dei versamenti che cadono nel periodo fra l’8 e il 31 marzo 2020, dei seguenti tributi
oggetto di autoliquidazione:
– ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 23 e 24 del d.p.r. 600/73;
– trattenute relative alle addizionali regionali e comunali;
– contributi previdenziali e assicurativi;
– IVA.
Per questi versamenti è prevista la facoltà del contribuente di scegliere (art.62 c.2 e 4) fra:
– il pagamento in un’unica soluzione entro il 31 maggio oppure
– la rateizzazione fino a un massimo di n.5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio
2020.

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