QUESTION TIME: Decreto “CURA ITALIA” – MISURE IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Marzo 31, 2020
  • Agricoltura – Paul Cézanne – The Basket of Apples (1893) – Art Institute of Chicago

D.: La mia attività agricola si trova in difficoltà a causa della situazione sanitariaCi sono misure di sostegno in mio favore? 

 R.: L’art. 78 del Decreto Legge istituisce un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020. Le somme potranno essere destinate alla copertura degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti e alla copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni sui mutui.  

 I criteri e le modalità di attuazione del Fondo saranno stabiliti con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nel rispetto delle disposizioni in materia di aiuti “de minimis”. 

 

D.: La mia attività agricola si trova in difficoltà a causa della situazione sanitaria. Ci sono misure di sostegno in mio favore?

R.: L’art. 78 del Decreto Legge istituisce un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020. Le somme potranno essere destinate alla copertura degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti e alla copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni sui mutui.

I criteri e le modalità di attuazione del Fondo saranno stabiliti con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nel rispetto delle disposizioni in materia di aiuti “de minimis”.

 

D.: Sono titolare di un’azienda ortofrutticola a conduzione familiare. Ho difficoltà a far fronte al raccolto in conseguenza delle limitazioni degli spostamenti disposte nell’ambito delle misure anti-coronavirus. Posso ricorrere all’aiuto dei miei familiari?

R.: Sì, l’art. 105 del Decreto Legge amplia fino al sesto grado di parentela la possibilità di ricorso al lavoro dei familiari in agricoltura. In caso di prestazioni svolte da parenti e affini in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, non si configura un rapporto di lavoro autonomo o subordinato, salve le spese di mantenimento.

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