Question Time: Decreto “Liquidità” – Rinvio e sospensione termini processuali
D: Sono parte in un giudizio civile (di accertamento di un diritto / di esecuzione di sentenza / di convalida sfratto) con udienza fissata tra il 9 marzo e l’11 maggio 2020: l’udienza verrà posticipata a causa dell’emergenza Covid?
R.: Si, le udienze di quasi tutti i giudizi civili(*) fissate tra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020 (salvo ulteriori proroghe) devono essere posticipate a data successiva all’11 maggio 2020. La data della nuova udienza verrà comunicata dalla Cancelleria del Giudice all’avvocato costituito in giudizio.
(*) I giudizi non sospesi sono indicati in una successiva domanda e risposta.
D: Sono stati sospesi i termini (con scadenza tra il 9 marzo e l’11 maggio) per il compimento di atti nei giudizi sospesi a causa dell’emergenza Covid?
R.: Si, tra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020 è sospeso il decorso di tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili. Se il termine era iniziato a decorrere prima del 9 marzo 2020, il computo deve essere effettuato fino all’8 marzo (compreso) e poi deve essere ripreso a partire dal 12 maggio (compreso, salvo proroghe). Se il termine decorre tra il 9 marzo e l’11 maggio 2020, esso inizierà a decorrere dal 12 maggio 2020 (salvo proroghe). Se l’atto deve essere compiuto prima di un’udienza e, dovendo essere computato a ritroso, viene in scadenza tra il 9 marzo e l’11 maggio 2020, l’udienza (anche se fissata dopo l’11 maggio) deve essere posticipata a una nuova data che consenta alla parte il rispetto del termine.
D: Sono parte di un giudizio civile in materia di adozione di minori / alimenti / diritti fondamentali della persona / tutela, amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione / trattamento sanitario obbligatorio / interruzione volontaria della gravidanza di minorenne/ protezione da abusi familiari / espulsione di cittadino straniero / sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione di una sentenza: l’udienza, fissata tra il 9 marzo e l’11 maggio 2020, verrà posticipata a causa dell’emergenza Covid?
R.: No, non sono soggette a rinvio le udienze relative ai giudizi sopra elencati.
D: Nei procedimenti in materia di adozione di minori / alimenti / diritti fondamentali della persona / tutela, amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione / trattamento sanitario obbligatorio / interruzione volontaria della gravidanza di minorenne/ protezione da abusi familiari / espulsione di cittadino straniero / sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione di una sentenza sono sospesi i termini per compiere atti che vengono in scadenza tra il 9 marzo e l’11 maggio 2020?
R.: No, per i giudizi sopra elencati non sono sospesi i termini per il compimento degli atti processuali.
D: Sono parte di un giudizio civile da trattare con urgenza, poiché dal rinvio dell’udienza e/o della decisione del Giudice potrei subire un grave danno: è possibile che il giudizio venga celebrato anche nel periodo di sospensione per emergenza Covid?
R.: Si, è possibile. La sospensione non opera per tutti i giudizi la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti in causa, a prescindere dalla materia trattata. In questo caso, per poter celebrare il giudizio anche nel periodo intercorrente tra il 9 marzo e l’11 maggio 2020, occorre una dichiarazione di urgenza emessa dal giudice assegnatario del giudizio (se già pendente) ovvero, per i giudizi da avviare, dal capo dell’ufficio giudiziario o di un suo delegato.
D.: Devo eseguire / ho subito un provvedimento di sfratto: la procedura di rilascio subirà una sospensione per l’emergenza Covid?
R.: Si, non è possibile eseguire provvedimenti di rilascio di immobili, sia ad uso abitativo che non abitativo, fino al 30 giugno 2020.
D: Sono parte in una procedura di mediazione obbligatoria / negoziazione assistita con avviato dentro il 9 marzo: le attività relative alla procedura verranno posticipate a causa dell’emergenza Covid?
R.: Si, dal 9 marzo all’11 maggio 2020 (salvo proroghe) è sospeso il compimento di qualsiasi atto relativo ai procedimenti di mediazione obbligatoria, di negoziazione assistita e di risoluzione stragiudiziale delle controversie incardinati entro il 9 marzo 2020 quando l’avvio del procedimento costituisce condizione necessaria per la presentazione di una domanda in giudizio. Per lo stesso periodo è sospeso il termine di durata massima dei predetti procedimenti.
D: Ritengo di essere stato vittima di un reato: il termine di tre mesi per presentare la querela è sospeso?
R.: No. Il termine di tre mesi per la presentazione della querela non rientra tra quelli sospesi per cui è possibile depositarla anche in questo periodo.