Question Time: Fase 2 Misure di Sicurezza sui luoghi di lavoro
D.: Sono un imprenditore con attività in un settore gradualmente riammesso nella Fase 2. Quali sono gli obblighi di sicurezza che devo osservare per tutelare i miei dipendenti dal rischio di contagio da Covid-19?
R.: Ai datori di lavoro è richiesto di assumere misure rivolte a rendere quanto più sicuri possibili i luoghi di lavoro. Le indicazioni contenute nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” devono essere seguite ed attuate all’interno di ogni realtà professionale e produttiva. Nel protocollo sono previste procedure di sicurezza anti-contagio di natura informativa, di controllo degli accessi, di sanificazione dei luoghi di lavoro, di tutela dei dipendenti, incluso il monitoraggio delle loro condizioni di salute e la riorganizzazione delle attività lavorative anche attraverso il ricorso allo smart working. È bene predisporre e seguire un protocollo aziendale che declini nel concreto dell’attività imprenditoriale le misure di sicurezza adottate, nonché affiggere, nei locali di lavoro, schede informative sulle misure adottate e sulle regole da seguire.
D.: Sono un imprenditore. Mi sto preparando alla riapertura della mia attività. Vorrei capire se devo informare i dipendenti anche con riferimento ai trattamenti dei loro dati personali o solo in relazione alle misure organizzative anti contagio.
R.: Sì. L’adozione delle misure di sicurezza comporta un trattamento dei dati personali (ad esempio la rilevazione della temperatura, le informazioni utili ai fini di ricostruire gli spostamenti prima della ripresa dell’attività lavorativa). Occorrerà, pertanto, rilasciare ai dipendenti complete e trasparenti informative privacy e predisporre idonee misure di sicurezza ai fini del rispetto della normativa.
D.: Sono il titolare di un’impresa di produzione. Vorrei adeguarmi alle misure di contenimento nel modo migliore possibile. Ho attivato i protocolli di sicurezza. Come posso organizzare internamente la mia azienda con riferimento all’attività da svolgere?
R.: Anche durante la Fase 2 è consigliato fare ricorso a un’organizzazione più agile possibile, ricorrendo allo smart working, o, comunque, al lavoro a distanza e incentivando l’utilizzo di ferie e permessi retribuiti. Nel rispetto degli istituti contrattuali, si potranno utilizzare gli ammortizzatori sociali disponibili. La quarantena va considerata malattia anche senza necessità di certificato medico.
Al fine di adeguarsi alle misure di sicurezza, è opportuno procedere ad una riorganizzazione interna rivolta ad evitare forme di raggruppamento, mantenere il distanziamento e utilizzare dispositivi di protezione individuale certificati (mascherine). Nella gestione dell’entrata e dell’uscita dei lavoratori devono essere favoriti orari scaglionati e, laddove possibile, prevedere una porta di entrata ed una di uscita dedicate. E’ bene procedere a rimodulazioni delle postazioni di lavoro, utilizzando anche spazi più grandi (ad esempio sale riunioni) e organizzare la presenza sui luoghi di lavoro attraverso turnazioni. Sono sospese riunioni e corsi di formazione così come ogni evento che possa dare luogo ad un’aggregazione all’interno dei luoghi di lavoro. Devono essere ridotti al minimo gli spostamenti all’interno del luogo di lavoro. L’accesso alle zone comuni (come sale fumatori, spogliatoi, mense) deve essere contingentato e il tempo di permanenza negli stessi deve essere ridotto.
D.: Sono il titolare di un’impresa. Vorrei essere pronto alla riapertura della mia attività anche con riferimento alla valutazione dei rischi ai fini del D.lgs 81/2008. Come devo organizzarmi? Come posso classificare il rischio da contagio?
R.: Occorre procedere a una valutazione integrata del rischio di possibile contagio da Covid-19 (in occasione di lavoro, di prossimità connessa ai processi lavorativi, nonchè dell’impatto connesso al rischio di aggregazione sociale anche verso “terzi”) e, quindi, aggiornare il documento di valutazione dei rischi aziendale.
Il rischio di contagio da Covid-19 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili:
- Esposizione: la probabilità̀ di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività̀ lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
- Prossimità̀: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità̀;
- Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell’azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).
Tali profili di rischio possono assumere una diversa entità ma, allo stesso tempo, modularità in considerazione delle aree in cui operano gli insediamenti produttivi, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive adottate. Il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” predisposto dall’INAIL indica le modalità di valutazione del rischio illustrando in tabelle esemplificative le classi di rischio per alcuni dei principali settori lavorativi (attraverso i codici Ateco).
D.: Come posso organizzare gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente?
R.: Il datore di lavoro deve osservare le norme di prevenzione e distanziamento. Pertanto, per gli ambienti dove operano più̀ lavoratori contemporaneamente, potranno essere trovate soluzioni innovative come ad esempio il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro e l’introduzione di barriere separatorie (pannelli in plexiglass, mobilio, ecc.). Il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”, predisposto dall’INAIL, sottolinea che occorre mappare tutte le attività̀, “prevedendo di norma, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1). La valutazione dei rischi nelle singole realtà aziendali è lo strumento adeguato per la determinazione di specifici anche in relazione al complesso dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori”.
In ogni caso, anche questo aspetto va valutato e studiato in sede di aggiornamento del documento di valutazione dei rischi aziendale.
D.: Sono il titolare di una piccola azienda, posso incorrere in conseguenze penali in caso di contagio di un dipendente sul posto di lavoro?
R.: In caso di contagio di un dipendente da Covid-19, il datore di lavoro può incorrere nella responsabilità penale per i reati di lesione personale gravi/gravissime (art. 590 c.p.) o di omicidio colposo (art. 589 c.p.) se il contagio è dipeso dalla mancata valutazione del rischio da infezione da Covid-19 ovvero dalla mancata predisposizione ed attuazione di procedure volte a prevenire il rischio di contagio. In questi casi, oltre al datore di lavoro e agli altri soggetti eventualmente responsabili, anche l’azienda potrebbe sanzionata ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.
D.: Come posso far cooperare i lavoratori per l’adempimento delle misure di contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19 senza eccedere nelle conseguenze di comunicazioni allarmanti?
R.: Sui lavoratori incombe il dovere di cooperare per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro.
I lavoratori dovranno dunque segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. È imprescindibile mettere in atto un’incisiva ed efficace attività di informazione e formazione, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi nonché dare chiare indicazioni che evitino la circolazione di fake news e di comportamenti ostili (tipici della c.d. “caccia all’untore”). Pertanto, le principali fonti istituzionali di riferimento sono:
- Ministero della Salute
- Istituto Superiore di Sanità (ISS)
- Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
- Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
- Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC).
L’INAIL (“Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”) sottolinea la necessità di considerare che la percezione di questo rischio, anche per il grande impatto e la sua straordinarietà̀ ed eccezionalità̀, crea nei lavoratori una sensazione di insicurezza che può̀ anche agire sugli altri rischi. Quindi la corretta gestione del rischio, nonché́ la corretta comunicazione del rischio, unitamente a tutte le altre soluzioni adottate, possono creare un senso di consapevolezza e di adeguatezza delle misure poste in essere.
D.: Posso chiedere ai miei dipendenti di fornire una certificazione che confermi di non aver contratto il Covid-19? E nel caso in cui vi fosse un dipendente che è stato contagiato ma dichiara di essere guarito?
R.: Nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente può chiedere di eseguire accertamenti diagnostici preventivi (quali il tampone) per consentire il rientro sui luoghi di lavoro solo a chi è effettivamente guarito. L’ingresso in azienda di chi ha in precedenza contratto il virus, secondo le indicazioni del Protocollo di sicurezza nazionale rinnovato tra le parti sociali, dovrà essere preceduto da una comunicazione con oggetto la certificazione medica da cui risulti “l’avvenuta negativizzazione”.
D.: Durante questo periodo, la sorveglianza sanitaria aziendale è sospesa? Che ruolo ha il medico competente?
R.: No, la sorveglianza sanitaria periodica deve proseguire perché rappresenta un’ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da Covid-19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità̀ previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la “visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità̀ alla mansione” (D. Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41 c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità̀ e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia, in deroga alla norma.
D.: E’ possibile attivare misure di sicurezza anti contagio nei confronti dei fornitori e visitatori?
R.: Ai fornitori e ai visitatori possono essere richieste le medesime informazioni e applicate le medesime misure derivanti dai protocolli di sicurezza anti-contagio predisposti in azienda per i lavoratori dipendenti. Naturalmente, per le informazioni rilasciate che comportino il trattamento dei dati occorre prestare attenzione alla relativa normativa. L’accesso di fornitori esterni potrà avvenire secondo modalità, percorsi e tempistiche previamente definite dall’azienda; per le attività di carico/scarico si dovrà rispettare il distanziamento. In caso di contagio di dipendenti di aziende terze (ad es. addetti alle pulizie, manutentori, vigilanti) che operano nello stesso sito, l’appaltatore dovrà immediatamente informare il committente e entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria per consentire l’individuazione della filiera del contatto. Tali misure sono necessarie anche al fine di garantire un corretto adeguamento alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
D.: Sono titolare di un’impresa e ricorro, nell’ambito della mia attività, a prestazioni di imprese subappaltatrici. Posso estendere loro le misure di sicurezza adottate per la mia azienda?
R.: Sì, è necessario estendere le procedure previste in base al protocollo aziendale alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree produttive. L’impresa committente è inoltre tenuta a dare all’appaltatrice completa informativa dei contenuti del protocollo aziendale ed è tenuta a vigilarne il rispetto delle disposizioni.
D.: Che cosa mi è consentito fare se un dipendente ha una temperatura corporea superiore a 37,5° oppure se è entrato in contatto con persone contagiate nei 14 giorni precedenti l’informazione?
R.: In questi casi è obbligatorio precludere l’accesso al dipendente ai luoghi aziendali.
Questa possibilità deve essere oggetto dell’informativa che il datore di lavoro deve mettere a disposizione nell’ambito delle misure di sicurezza generali.
Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede (ove presenti), ma dovranno contattare nel più̀ breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
D.: È stato contagiato un mio dipendente. Cosa devo fare?
Relativamente alla gestione di un lavoratore che presenta sintomi mentre si trova sul luogo di lavoro, lo stesso dovrà dichiarare il suo stato all’ufficio del personale e si dovrà̀ procedere al suo isolamento.
L’azienda procederà ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. L’azienda ha infatti uno specifico obbligo di collaborazione con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti”, e, se necessario, potrebbe essere costretta alla chiusura. In ogni caso, dovrà procedere all’esecuzione delle attività di sanificazione del reparto o dell’intera azienda secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
D.: Come devo procedere con la sanificazione? Quali sono le regole che i miei dipendenti devono seguire?
R.: Il datore di lavoro deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni (anche degli strumenti messi a disposizione), delle aree comuni e di svago. Il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei dipendenti idonei mezzi detergenti e chiederne l’utilizzo. L’azienda può organizzare gli interventi periodici di sanificazione anche utilizzando gli ammortizzatori sociali. Con riferimento alle procedure di sanificazione e di igiene, il datore di lavoro deve seguire le regole del Ministero della Salute e delle autorità sanitarie. Considerati i doveri di igiene in capo anche ai dipendenti, è opportuno integrare il codice di condotta aziendale con la previsione delle misure di igiene personali prevedendo e graduando altresì la possibilità di sanzioni disciplinari per il mancato rispetto delle medesime. Al fine di sensibilizzare i dipendenti sulle misure da seguire, è necessario affiggere, in più̀ punti dell’azienda, schede che pubblicizzano le misure adottate e da seguire.
D.: I miei dipendenti chiedono di conoscere il nominativo di un dipendente contagiato. Come devo regolarmi? Quali sono le indicazioni in materia di privacy in questo periodo?
Il nominativo del contagiato o presunto tale non può essere comunicato agli altri dipendenti ai quali potrà farsi una comunicazione dove si indicherà che i dati del soggetto contagiato sono stati comunicati al servizio sanitario al fine di seguire il necessario protocollo e che i dipendenti dovranno attenersi alle indicazioni che verranno impartite dall’azienda – anche attraverso il competente servizio sanitario e di protezione civile – sia ai fini di individuare la “filiera” di contatti, sia ai fini di tutela sanitaria. Il Garante della Privacy ha emesso specifici provvedimenti al riguardo.
D.: Posso imporre ai miei dipendenti di andare in ferie nel periodo di emergenza da Covid- 19?
R.: Le ferie vanno sempre concordate con il personale dipendente. Tuttavia, consultando sempre previamente le indicazioni del CCNL applicato in azienda e il contratto di lavoro individuale, si ricorda che le ferie devono rispondere anche ad una esigenza del datore di lavoro e che in questo momento, la fruizione è sollecitata dai provvedimenti adottati per contrastare l’emergenza.
D.: Sono un imprenditore privato. Posso essere obbligato ad accordare lo smart working o il telelavoro? E nel caso di lavoratori disabili?
No, non vi è un obbligo, ma i provvedimenti adottati per contrastare l’emergenza raccomandano che sia attuato il massimo utilizzo del lavoro agile e del lavoro a distanza, nei limiti, ovviamente, della tipologia di lavoro richiesto al dipendente e compatibilmente con le tecnologie adottate da ciascuna impresa. In questo periodo non sarà necessario l’accordo individuale.
I lavoratori dipendenti con disabilità ai sensi dell’art. 3 della L. 104/92 – ovvero che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità ai sensi della stessa legge 104/92- hanno diritto di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che essa sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
D: Allo scopo di organizzare la riapertura della mia azienda per la Fase 2, posso richiedere ai dipendenti di effettuare esami diagnostici per accertare la presenza del virus Covid-19 come condizione per rientrare nella sede di lavoro?
R.: Sì, il datore di lavoro può richiedere le analisi o anche altro tipo di misura collegata al mantenimento della sicurezza sul luogo di lavoro (es: tracciamento contatti). A meno che non vi siano provvedimenti statali in proposito, i dipendenti potranno aderire alla richiesta su base volontaria e sempre previa informativa sulle finalità e modalità di trattamento dei dati.
D: Sono il titolare di un esercizio commerciale in un settore merceologico autorizzato all’apertura nella Fase 2. Quali misure devo seguire per essere pronto?
R.: Come indicato nella normativa dovrà attivare le seguenti misure:
- Mantenimento in tutte le attività del distanziamento interpersonale.
- Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura.
- Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria.
- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
- Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e, comunque, in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
- Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.
- Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
- attraverso ampliamento delle fasce orarie;
- per locali fino a quaranta metri quadrati accesso solo di una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
- per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), accesso regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
- Adeguata informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.