Question Time – Decreto Liquidità (art. 1) – Finanziamenti bancari assistiti dalla garanzia SACE
D.: Nell’attuale contesto le banche possono beneficiare di qualche garanzia aggiuntiva nei finanziamenti alle imprese?
Si, ai sensi dell’art. 1 del DL n. 23/2020, SACE S.p.A. può concedere, fino al 31/12/2020, garanzie a favore delle banche, istituzioni finanziarie sia nazionali che internazionali, per i finanziamenti sotto qualsiasi forma erogati alle imprese. Lo strumento è stato denominato come “Garanzia Italia” ed ha una copertura pari a 200 miliardi di Euro.
D.: La garanzia SACE è rilasciata solo a favore di banche e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito che siano italiani e in favore di imprese italiane?
No, è rilasciata anche a favore di soggetti internazionali, purché questi siano abilitati all’esercizio del credito in Italia. Essa inoltre è rilasciata a favore di tutti i finanziamenti erogati a quelle imprese che abbiano “sede” in Italia quindi – è la nostra interpretazione – anche a imprese che abbiano una sede secondaria in Italia.
D.: La garanzia SACE è rilasciata solo per finanziamenti erogati a favore delle grandi imprese?
No, una parte dell’ammontare degli impegni complessivi che possono essere garantiti da SACE è riservata alle PMI, lavoratori autonomi e liberi professionisti con partita IVA a patto che siano esaurite le capacità di accesso al Fondo Centrale di Garanzia di cui alla L. 662/1996.
D.: Quali sono le caratteristiche di questa garanzia?
La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, copre i nuovi finanziamenti concessi all’impresa dal 9/4/2020, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all’importo massimo garantito; il garante il garantito concorrono pariteticamente e proporzionalmente alle eventuali perdite in caso di mancato rimborso del finanziamento. Non può eccedere i 6 anni di durata e viene concessa su prestiti di valore non superiore al maggiore tra il 25% del fatturato annuo e il doppio dei costi del personale dell’anno 2019 dell’impresa richiedente.
D.: Quali sono le condizioni per poter beneficiare della garanzia?
(i) Il finanziamento può essere erogato solo a favore di quelle imprese che, al 31/12/2019, non erano considerate “imprese in difficoltà” e che, alla data del 29/2/2020, non abbiano nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate, secondo la definizione della normativa europea;
(ii) l’impresa non potrà approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni durante il 2020;
(iii) il finanziamento dovrà essere destinato esclusivamente a sostenere: (a) i costi di personale, dovendo gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali; (b) gli investimenti o capitale circolante per stabilimenti e attività produttive localizzate in Italia.
D.: Come funziona la procedura per far sì che il finanziamento erogato da una banca ad una impresa possa beneficiare della garanzia?
L’art. 1 del DL n. 23/2020 ha introdotto la seguente procedura semplificata per quelle imprese con meno di 5000 dipendenti e fatturato inferiore a 1,5 miliardi di Euro:
passo 1: richiesta da parte dell’impresa alla banca o al pool di banche di erogare un unico finanziamento garantito da SACE;
passo 2: il soggetto finanziatore verifica i criteri di eleggibilità, effettua l’istruttoria creditizia e, in caso di esito positivo del processo di delibera, inserisce la richiesta di garanzia nel portale online di SACE.;
passo 3: SACE processa la richiesta e, riscontrato l’esito positivo del processo di delibera, le assegna un Codice Unico Identificativo (CUI) ed emette la garanzia, controgarantita dallo Stato; e
passo 4: rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia.
Per le imprese che superino le soglie sopra indicate il rilascio della garanzia è subordinato alla decisione del MEF, sentito il MISE.
D.: Quali sono i costi delle commissioni bancarie e del finanziamento?
Le commissioni bancarie devono essere limitate al recupero dei costi e il costo del finanziamento coperto dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dalla Banca per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia.
D.: SACE ha diritto a una commissione?
Sì, per i finanziamenti a PMI: 0,25% per il primo anno, 0,5% per il secondo e terzo anno e 1% per il quarto, quinto e sesto anno. Per le imprese di maggiori dimensioni: 0,5% per il primo anno, 1% per il secondo e terzo anno, 2% per il quarto, quinto e sesto anno.
D.: La norma è già efficace?
Si, il 14 aprile scorso la Commissione Europea ha rilasciato l’autorizzazione ai sensi dell’art. 108 Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, dichiarando che la norma in commento è coerente con la normativa europea sugli Aiuti di Stato.
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