Question Time – Decreto Liquidità (art. 13) – Fondo Centrale di Garanzia PMI
D: Sono titolare di una piccola-media impresa (PMI) posso accedere al Fondo centrale di garanzia PMI per la garanzia del mio finanziamento?
Sì, il Fondo Centrale di Garanzia PMI (o “Fondo”) è uno strumento istituito dallo Stato per consentire l’accesso ai finanziamenti per le PMI tramite garanzia pubblica sul denaro concesso da parte delle banche.
D: Quali sono le caratteristiche della garanzia concessa dal Fondo?
A seguito dell’entrata in vigore del del D.L. n. 23/2020 la garanzia è concessa a titolo gratuito e non più oneroso e la percentuale di copertura della garanzia può essere pari al 90% del finanziamento richiesto. L’importo massimo garantito è pari a 5 milioni di euro, a fronte di richieste di finanziamento che non devono superare (i) il doppio della spesa salariale del beneficiario per il 2019 (ii) il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019 (iii) il fabbisogno dei costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 12/18 mesi come attestato da autocertificazione del titolare dell’impresa. In caso di sospensione o proroga del finanziamento la durata della garanzia viene estesa di conseguenza.
D.: Sono il titolare di una PMI e ho un finanziamento assistito dal Fondo: posso rifinanziarlo?
Sì, il Fondo si applica alle operazioni di rinegoziazione del debito del beneficiario, purché il nuovo finanziamento sia erogato allo stesso soggetto e il credito aggiuntivo sia superiore almeno del 10% del debito in essere del finanziamento rinegoziato.
D: Quali sono i requisiti dimensionali di una PMI per l’accesso alla garanzia del Fondo?
Sono ammesse alla garanzia le imprese con meno di 500 dipendenti.
D: E’ possibile per un’impresa ammessa alla procedura di concordato con continuità, che abbia stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell’art. 182 bis della Legge Fallimentare, o che abbia presentato un piano attestato ai sensi della medesima normativa, essere ammessa a godere della garanzia del Fondo?
La garanzia può essere concessa purchè (i) l’esposizione dell’impresa non possa essere classificata come deteriorata ai sensi della normativa bancaria; (ii) non vi siano importi dovuti in arretrato; (iii) vi sia ragionevole certezza relativa al rimborso dell’esposizione alla scadenza.
D: Come si accede alla garanzia del Fondo?
Occorre farne richiesta all’atto della domanda di finanziamento alla banca. Nel caso non sia possibile l’immediato rilascio della documentazione antimafia la garanzia può
essere concessa sotto condizione risolutiva. Nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una causa interdittiva prevista dalla normativa antimafia, l’agevolazione sarà revocata.
D: Sono un imprenditore del settore turistico-alberghiero e vorrei chiedere un finanziamento per un investimento immobiliare nel mio settore: c’è qualche previsione che mi si applica?
Sì, se il finanziamento ha durata minima di 10 anni ed è di importo superiore a 500.000 euro la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre garanzie a favore del finanziatore.
D: Sono un imprenditore del settore agricolo – mi si applicano i benefici previsti dal Decreto “Liquidità”?
Sì, le disposizioni previste per l’estensione del Fondo si applicano, in quanto compatibili, alle fideiussioni prestate dall’ISMEA (istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) a fronte di finanziamenti bancari a medio e lungo termine in favore delle imprese agricole e della pesca.