Question Time: Aggiornamento D.L. “Rilancio” – Misure di sostegno per la sicurezza degli ambienti di lavoro

Maggio 27, 2020
  • Lavoro – John Singer Sargent – Venetian Glass Workers (1880-82) – Art Institute of Chicago
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D.:Sono un imprenditore. Vorrei provvedere alla sanificazione degli ambienti di lavoro e all’acquisto di strumenti di protezione individuale per evitare il contagio. Sono previste agevolazioni? Il D.L. “Rilancio” prevede novità al riguardo?

 Sì. Il decreto “Cura Italia” (art. 43 D.L.18/2020, convertito in L.27/2020) ha previsto l’erogazione alle imprese, tramite Invitalia, di contributi per l’acquisto di dispositivi e altri strumenti di protezione individuale (D.P.I.), come le mascherine. L’INAIL ha dunque trasferito a Invitalia 50 milioni e, sulla base di questo finanziamento, Invitalia ha lanciato il bando “Impresa sicura” che prevede rimborsi fino al 100% delle spese sostenute dalle aziende. Gli importi massimi rimborsabili sono di 500 euro per ogni lavoratore destinatario dei D.P.I. e 150 mila euro per l’impresa. L’importo minimo erogabile non può essere inferiore a 500 euro.  E’ possibile inviare la prenotazione del rimborso attraverso lo sportello informatico dedicato https://prenotazione.dpi.invitalia.it/.  Il D.L. “Rilancio” (art. 77 D.L. 34/2020) ha esteso la fruizione del contributo anche agli enti del terzo settore.

Il D.L. “Rilancio” prevede anche la concessione del credito di imposta – “a soggetti  esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti  non  commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti  religiosi  civilmente riconosciuti” – per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti e per l’acquisto dei dispositivi di protezione previsti dalle precedenti norme e fissa l’importo nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020 fino ad un importo massimo di credito di euro 60.000 a beneficiario, entro il tetto complessivo di 200 milioni di euro (art. 125, che ha abrogato le precedenti disposizioni in materia, cioè l’articolo 64 D.L. “Cura Italia” e l’articolo 30 del D.L. “Liquidità”). Le spese agevolabili sono:

  1. sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro
  2. acquisto di dispositivi di protezione individuale quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  3. acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  4. acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti,  che  siano  conformi  ai  requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  5. acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta saranno stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 34/2020.

D.: Sono un imprenditore. Vorrei sapere se sono stati previsti contributi a fondo perduto per sostenere le imprese che si attivano per ridurre il rischio di contagio sui luoghi di lavoro.

Sì. Il D.L. Rilancio, al fine di implementare le misure di sicurezza previste dal Protocollo siglato dalle Parti Sociali in data 14.3.2020 e rinnovato il 24.4.2020, prevede (art. 95 D.L. 34/2020) che l’INAIL promuova interventi straordinari per le imprese che abbiano acquistato, successivamente al 17 marzo 2020:

  1. apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;
  2. dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
  3. apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
  4. dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
  5. dispositivi e altri strumenti di protezione individuale.

I destinatari dell’agevolazione sono le imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane, le imprese agricole iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese, le imprese agrituristiche e le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, iscritte al Registro

Il contributo massimo ottenibile da una ciascuna impresa varia a seconda del numero dei suoi dipendenti:

  • 000 euro per le imprese fino a 9 dipendenti;
  • 000 euro per le imprese da 10 a 50 dipendenti;
  • 000 euro per le imprese con più di 50 dipendenti.

I contributi non sono cumulabili con altri benefici previsti dai provvedimenti emergenziali.

Le risorse disponibili, pari a 403 milioni di euro, sono messe a disposizione dall’INAIL (che provvederà con apposito bando). Le risorse saranno trasferite dall’INAIL a Invitalia, che le gestirà sulla base degli indirizzi specifici formulati dall’Istituto.

D.: Sono il titolare di un ristorante. Vorrei riaprire la mia attività al pubblico e l’adeguamento dei luoghi di lavoro rende necessari una serie di interventi costosi. Ci sono delle agevolazioni?

Sì, il D.L. 34/2020 (art. 120), al fine di sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, introduce un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un credito massimo di euro 80.000. L’agevolazione spetta agli esercenti attività d’impresa, arti e professioni in luoghi aperti al pubblico (cioè alberghi, ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie, teatri, biblioteche, musei, stabilimenti balneari e termali, e altri indicati nella norma) nonché a favore di fondazioni ed altri enti privati compresi gli enti del terzo settore.

Le spese agevolabili consistono nei seguenti interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e di contenimento della diffusione del Covid-19:

  1. interventi edilizi ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
  2. acquisto di arredi di sicurezza nonché in relazione agli investimenti in attività innovative;
  3. acquisto o sviluppo di strumenti e tecnologie necessari per lo svolgimento dell’attività lavorativa in sicurezza;
  4. acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell’anno 2021. Tuttavia le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del D.L. 34/2020.

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