Question Time: Decreto Rilancio – Superbonus 110%

Agosto 24, 2020
  • Lavoro – B.L. Spackman – Construction of the 1862 International Exhibition at South Kensington (1862) – National gallery of art Washington
B.L. Spackman – Construction of the 1862 International Exhibition at South Kensington (1862) – National gallery of art Washington
D: Il mio amico ha una villetta unifamiliare e gli hanno detto che installare un impianto fotovoltaico non dà diritto al Superbonus, è vero?

Si, per poter usufruire del Superbonus, è necessario realizzare, in aggiunta all’installazione dell’impianto fotovoltaico uno degli interventi cosiddetti “principali o trainanti” regolati dal Decreto Rilancio. Infatti, le spese sostenute per interventi di efficientamento energetico, di installazione di impianti fotovoltaici o di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, beneficiano delle detrazioni del Superbonus a patto che tali interventi vengano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico.

Nel caso di installazione di un impianto fotovoltaico il Decreto Rilancio stabilisce inoltre l’obbligo di cedere a favore del GSE (Gestore Servizi Energetici), attraverso il meccanismo del Ritiro Dedicato, l’energia prodotta dall’impianto e non auto consumata in sito. Per gli impianti fotovoltaici, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000 euro, e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, per singola unità immobiliare. Per gli altri tipi di intervento ammessi a beneficiare della detrazione, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida al Superbonus contenente delle tabelle che riepilogano i tipi di intervento e la detrazione massima spettante per ciascuno di essi.

 D: Il mio Condominio vuole installare un impianto centralizzato per la produzione di acqua calda sanitaria, affermando che questo intervento è qualificato dal Decreto Rilancio come intervento “trainante”. Pertanto, se decido di effettuare, nello stesso periodo, un intervento di sostituzione degli infissi nel mio appartamento potrò anch’io beneficiare del Superbonus?

Si, il Decreto Rilancio stabilisce la possibilità di fruire del Superbonus per le spese sostenute per gli interventi realizzati sulle unità immobiliari all’interno del condominio solo se tali interventi sono effettuati congiuntamente agli interventi effettuati sulle parti comuni del condominio che danno diritto al Superbonus.

Gli interventi eseguiti devono comportare nel loro complesso il miglioramento di almeno due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta e, nel caso di sostituzione di infissi, le finestre comprensive di infissi devono avere le caratteristiche di trasmittanza termica indicate nel decreto 19 febbraio 2007.

In sostanza è sempre obbligatorio effettuare uno degli interventi trainanti per ottenere la detrazione o il credito d’imposta al 110% a meno che l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, (D.Lgs. 42/2004), o gli interventi strutturali siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali. Solo in tali casi, la detrazione o il credito d’imposta al 110% si applica a tutti gli interventi di riqualificazione energetica, previsti dall’ecobonus, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti

 D: Ho letto l’articolo pubblicato da L’Unione Sarda e ho capito che bisogna presentare moltissime carte e documenti per beneficiare dello sconto in fattura che la ditta che ha fatto gli interventi di efficientamento energetico nel mio appartamento, mi ha offerto in alternativa alla detrazione. Ma sono realmente necessari?

Si, la possibilità offerta dal Decreto Rilancio di poter optare per uno sconto in fattura ovvero per la cessione del credito relativo alla detrazione a favore di un istituto di credito, essendo una misura di particolare favore, impone -a chi intenda beneficiare di essa, in aggiunta agli adempimenti previsti per ciascun tipo di intervento– l’obbligo di presentare i seguenti due documenti: (i) un visto di conformità rilasciato da un dottore commercialista o altro soggetto abilitato all’invio telematico delle dichiarazione dei redditi (ivi inclusi i CAF) e, (ii) l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e/o di riduzione del rischio sismico da parte di tecnici abilitati a tali tipi di interventi che certifica la conformità ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Entrambi i documenti servono per attestare la sussistenza dei presupposti per il Superbonus (da un punto di vista contabile da una parte e tecnico dall’altra).

 D: La ditta cui mi sono rivolto per rifare gli infissi, posare il cappotto termico e installare i pannelli solari mi ha offerto di effettuare tali interventi senza dover fare da parte mia alcun esborso, ovvero ad un prezzo molto basso. Ma è possibile?

Sì, secondo il Decreto Rilancio è possibile effettuare alcuni interventi di ristrutturazione (riqualificazione energetica e antisismico) senza alcun esborso monetario optando, secondo le modalità stabilite con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, in luogo della detrazione fiscale, per lo sconto in fattura. In questo caso, l’impresa riceverà un credito d’imposta pari al 110% del valore dello sconto applicato in fattura.

 D: Quale titolare di un’impresa che installa pannelli solari, sto ricevendo molte richieste da parte di clienti che vogliono utilizzare il Superbonus mediante lo sconto da applicare nella fattura che andrò ad emettere. Ma io come e in che termini potrò utilizzare il relativo credito di imposta?

L’impresa che ha eseguito gli interventi oggetto dei benefici previsti dal Superbonus, potrà maturare un credito d’imposta nella misura del 110% dello sconto effettuato nei confronti del cliente, da utilizzare mediante compensazione in F24 in n.5 quote annuali o potrà cederlo ad altro soggetto, per es. imprese, privati e anche banche, che a loro volta potranno cederlo, senza limitazione alcuna, a qualsiasi altro soggetto.