Question Time – Decreto Liquidità – artt. 9 e 10 – Sospensione e proroga dei termini

Maggio 4, 2020
  • Ambiente – Allen Tucker – Madison Square, Snow (1904) – National gallery of art Washington
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D.: La sospensione delle attività mi rende impossibile ottemperare agli impegni assunti con un accordo di ristrutturazione omologato, che avrei dovuto completare entro la fine del 2020. Cosa succederà?

L’art.9 del D.L. 23/2020 ha prorogato di sei mesi i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020.

D.: La mia società sta attendendo l’omologazione del concordato preventivo ma il piano che abbiamo presentato rischia di non essere più realizzabile.

Relativamente ai procedimenti pendenti alla data del 23 febbraio 2020 per l’omologazione di concordati preventivi e di accordi di ristrutturazione l’art. 9 del D.L. 23/2020 consente al debitore di presentare un’istanza al Tribunale per la concessione di un termine non superiore a 90 giorni per il deposito di un nuovo piano, di una nuova proposta o di un nuovo accordo di ristrutturazione.

Tale facoltà non è tuttavia concessa se si è già tenuta l’adunanza dei creditori e non sono state raggiunte le maggioranze di legge.

D: Posso proporre l’istanza di proroga anche se ho presentato domanda di concordato “in bianco” i cui termini sono stati già prorogati?

Si, è possibile presentare l’istanza anche nei casi in cui è stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento.

L’istanza deve fornire gli elementi a comprova della necessità sopravvenuta per effetto del Covid-19 e non può comunque superare i 90 giorni.

La medesima istanza può essere presentata anche da chi ha ottenuto la concessione del termine di cui all’art. 182 bis comma 7 della legge fallimentare.

D.: Posso chiedere la sola modifica dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione in una procedura ancora pendente?

Si, ma solo per un massimo di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Fino all’udienza fissata per l’omologa potrà depositare una memoria contenente l’indicazione di nuovi termini e i documenti a comprova della necessità della modifica.

D.: Il 3 aprile 2020 è stato depositato un ricorso per la dichiarazione di fallimento della mia società. Che cosa succederà?

L’art.10 del D.L. 23/2020 ha disposto l’improcedibilità dei ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020, salvo il caso in cui la richiesta sia presentata dal pubblico ministero e contenga la richiesta di provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell’impresa.

D.: Lo scorso anno ho comprato gli arredi per il mio nuovo negozio di parrucchiere che sto pagando a rate tramite cambiali. Cosa succede se non riesco a pagare nei termini?

Fino al 30 aprile il ritardo nel pagamento non dovrebbe comportare problemi. L’art. 11 del D.L. 23/2020 ha, infatti, previsto la sospensione dei termini di scadenza di vaglia cambiari, di cambiali e di altri titoli di credito i cui termini di pagamento scadono o decorrono dal 9 marzo al 30 aprile 2020 a condizione che siano stati emessi prima del 9 aprile.

La sospensione opera anche a favore degli obbligati in via di regresso o in garanzia e fa salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

D.: Un cliente mi ha pagato con assegno. Posso incassarlo?

Si, l’assegno può essere presentato al pagamento nel periodo di sospensione previsto dall’art. 10 del D.L. 23/2020 ed è pagabile nel giorno di presentazione.

La sospensione dal 9 marzo al 30 giugno 2020 opera in favore del prenditore dell’assegno che potrà presentare l’assegno per l’incasso anche oltre i termini previsti dall’art. 32 della legge assegno (8 giorni se su piazza, 15 se fuori piazza).

Sono sospesi inoltre i seguenti termini:

–           levata del protesto e contestazioni equivalenti,

–           iscrizione nell’archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari ed eventuale revoca dell’autorizzazione a emettere assegni;

–           applicazione delle sanzioni in caso di mancato pagamento di assegno emesso senza provvista.

D.: Il 10 aprile, in piena emergenza Covid-19 è stato pubblicato alla Camera di commercio un protesto in mio danno per il tardivo pagamento di una cambiale scaduta il 15 marzo. È corretto?

La Camera di Commercio dovrebbe provvedere d’ufficio alla cancellazione ai sensi dell’art. 10, comma 3 del D.L. 23/2020.

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