Lavorare in sicurezza nella fase 2

Maggio 4, 2020
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Il sistema della comunicazione al Prefetto aggiornato al DPCM 26 aprile 2020.

Limiti e opportunità per commercianti ed attività produttive ed imprenditoriali dei settori esclusi anche dalla riapertura parziale del 4 maggio 2020.

Il DPCM del 26 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2020, ha ulteriormente ampliato il novero delle attività commerciali, produttive ed imprenditoriali abilitate a riaprire i battenti, a livello nazionale, dal prossimo 4 maggio.

Con riferimento alle attività commerciali, dal prossimo lunedì, in tutta Italia, potranno riaprire al pubblico anche i commercianti al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti, che dal 27 aprile “possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura”.

Per quanto attiene alle attività produttive ed imprenditoriali, è stato ulteriormente aggiornato l’elenco dei codici ACTECO di cui all’allegato 3 del DPCM che individua le attività non sospese in via emergenziale.

In particolare, alcuni dei principali settori che potranno riattivarsi dal prossimo lunedì 4 maggio in aggiunta agli altri già in esercizio sono: l’edilizia e la fabbricazione di mobili.

Anche per queste attività, da lunedì 27 aprile è consentito lo svolgimento di quanto è propedeutico alla loro completa riapertura prevista per il 4.

Come per le altre già attive, anche per questi ulteriori settori commerciali, produttivi ed imprenditoriali è previsto il rispetto del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto tra Governo e parti sociali il 14 marzo e successivamente aggiornato il 24 aprile 2020 nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri sottoscritto il 24 aprile (cfr. art. 2 comma 6).

L’art. 2 comma 6 del DPCM in commento prevede anche che, “la mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”, salvo però precisare all’art. 10 del medesimo decreto che, l’art. 2 comma 6 che regolamenta le misure di sicurezza da adottare sui luoghi di lavoro si applica a partire dal 4 maggio 2020.

Le imprese (sia quelle già attive che quelle ulteriormente riabilitate all’esercizio) hanno dunque una settimana di tempo (dal 27 aprile al 3 maggio) per implementare il proprio documento di valutazione dei rischi (c.d. DVR) con la valutazione del rischio di contagio e diffusione del virus covid -19 nel proprio ambiente di lavoro e per indicare le misure di prevenzione, riduzione e di contenimento adottate in linea con il protocollo condiviso aggiornato al 24 aprile e con il protocollo di settore per i cantieri allegato sub. 6 al DPCM.

Tale aggiornamento potrebbe essere effettuato tenendo in considerazione anche il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da Sars-Cov-2 nei luoghi di lavoro e strategia di prevenzione” licenziato dall’INAIL nel presente mese di aprile 2020, che (pur non essendo cogente) indica una proposta di metodo per la valutazione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro.

Per tutti i settori non interessati dalle riaperture, resta invece in vigore il sistema della comunicazione al Prefetto che, sussistendo determinati presupposti previsti espressamente dalla normativa emergenziale, legittimano l’esercizio dell’attività nei limiti di quanto comunicato e nel rispetto dei summenzionati protocolli di sicurezza.

Anche nel DPCM del 26 aprile u.s., infatti, è confermata per i settori ancora chiusi (perché non rientranti nell’elenco delle attività di commercio al dettaglio di cui all’allegato 1 o dei codici ACTECO di cui all’allegato 3) la possibilità, per il commerciante/imprenditore, per i suoi dipendenti o terzi delegati allo scopo, di accedere ai locali aziendali per svolgere attività di vigilanza, spedire merci giacenti in magazzino o per ricevere in magazzino beni e forniture, per effettuare attività conservative e di manutenzione, per gestire pagamenti o effettuare attività di pulizia e sanificazione, il tutto previa comunicazione al Prefetto (art. 2 comma 8 del DPCM in commento).

Tale comunicazione va formalizzata per iscritto, con l’indicazione delle attività che si intendono svolgere nella sede legale e/o locale dell’attività e delle persone che la svolgeranno, e va inviata via pec al Prefetto competente per territorio.

Dal momento della conferma dell’avvenuta consegna della pec e fino al momento (solo eventuale) in cui il Prefetto negherà il proprio consenso all’attività comunicata, l’attività stessa risulterà legittimamente svolta ed il suo esercizio non risulterà sanzionabile.

Nella grande maggioranza dei casi lo svolgimento dell’attività nei limiti di quanto comunicato non viene negata, ma la mancata attuazione del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” che non assicuri un adeguato livello di protezione determinerà la sua sospensione, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Le verifiche sull’attuazione del protocollo, vengono effettuate dalla ASL territorialmente competente in materia di controlli sul rispetto della normativa relativa alla sicurezza sul lavoro, mediante ispezioni presso la sede aziendale, richiesta di documentazione specifica, interviste al personale, ai collaboratori.

Nel DPCM del 26 aprile 2020 non è stata invece riportata la previsione dell’art. 1 comma 1 lett. g presente nel DPCM 22 marzo 2020 che consentiva, sempre con il meccanismo della previa comunicazione al Prefetto, di mantenere in attività gli impianti a ciclo continuo dalla cui interruzione fosse derivato un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il decreto in vigore dal prossimo 4 maggio, all’art. 2 comma 10, precisa comunque che “le imprese le cui attività sono comunque consentite” alla data del 4 maggio 2020 (e tra queste è certamente annoverabile il mantenimento in attività di impianti a ciclo continuo debitamente comunicato al Prefetto ex art. 1 comma 1 lett. g del DPCM 22 marzo 2020) legittimamente proseguono la loro attività nel rispetto dei protocolli di sicurezza aggiornati e parimente cogenti dal 4 maggio 2020.