Question Time: Fase 2 Covid-19 – Privacy e limitazione libertà personali

Aprile 5, 2020
  • Mary Cassatt – The Letter (1890-91)- Art Institute of Chicago

Il calo nei contagi apre un nuovo spiraglio per il nostro paese che ormai si prepara per la c.d. “Fase 2”. La riapertura sarà graduale e lenta, ha dichiarato il Governo. Sono attese delle disposizioni sia a livello nazionale sia a livello sovranazionale. 

In questo scenario di riapertura, si discute della possibile adozione di varie misure con diversi impatti sulle libertà dei cittadini, anche in relazione alla privacy. 

D: E’ possibile che le autorità italiane impongano ai cittadini di assoggettarsi a esami diagnostici per accertare la presenza del virus Covid-19?  

Sì, è possibile stabilire un obbligo di analisi ma solo con idonee disposizioni di legge. Il bene “salute”, come necessità di avere una comunità sana, deve essere infatti salvaguardato e protetto in quanto espressione del diritto alla salute del singolo nell’interesse dalla collettività.

 D: E’ possibile che la fruizione di servizi  di trasporto (es: volo aereo) continui a essere assoggettata alla condizione dell’effettuazione del rilevamento della temperatura corporea?   

Sì, ma i risultati degli esami debbono essere anonimi e non devono essere conservati. Fino a quando permarrà il rischio di epidemia ciascuno stato, attraverso idonee disposizioni legislative, potrà continuare, anche nella c.d. Fase 2, a mantenere in essere misure di contenimento. Tali misure dovranno essere congrue e proporzionate, nonché confortate dalle indicazioni che sicuramente saranno espresse dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e dalle Autorità Garanti della Privacy dei singoli stati. E’ auspicabile che vi sia una uniformità di provvedimenti a livello europeo (e mondiale), così da garantire effettivamente e contemporaneamente lo stesso livello di protezione.

D: E’ possibile che per rientrare a lavoro ai dipendenti sia richiesto di effettuare esami diagnostici per accertare la presenza del virus Covid-19?   

Sì, il datore di lavoro può richiedere le analisi o anche altro tipo di misura collegata al mantenimento della sicurezza sul luogo di lavoro (es: tracciamento contatti). A meno che non vi siano provvedimenti statali in proposito, i dipendenti potranno aderire alla richiesta su base volontaria e sempre  previa informativa sulle finalità e modalità di trattamento dei dati.

D: In caso di esito positivo degli esami diagnostici per accertare la presenza del virus Covid-19 è possibile per le autorità italiane procedere al tracciamento degli spostamenti dell’utente (mediante GPS, Bluetooth o altra tecnologia)?  

L’Italia, le cui Autorità attualmente svolgono indagini sulla base delle indicazioni fornite dai contagiati si sta indirizzando verso la possibilità di tracciare, su base volontaria, i contatti del soggetto poi risultato positivo con acquisizione, a ritroso, di informazioni sull’interazione con altri soggetti tramite varie tecniche: celle telefoniche, gps, bluetooth (contact tracing).

Il Garante privacy italiano ha evidenziato che sarebbero apprezzabili quelle tecnologie che mantengono il diario dei contatti esclusivamente nella disponibilità dell’utente, sul suo dispositivo, per il solo periodo massimo di potenziale incubazione. Qualora l’utente risultasse positivo dovrebbe fornire l’identificativo del proprio dispositivo al server centrale per consentirgli così di ricostruire, tramite un calcolo algoritmico, i contatti tenuti con altre persone le quali si siano, parimenti, avvalse della tecnologia di contact tracing. Queste ultime riceverebbero poi un alert di potenziale contagio, con l’invito a sottoporsi ad accertamenti. Il Garante Privacy italiano ha raccomandato che le informazioni vengano gestite a livello pubblico e non privato.

Diversi tipi di verifica volti ad imporre il tracciamento anche per accertare, ad esempio, l’obbligo di permanenza domiciliare in caso di positività appaiono, per ora, esclusi.

D: Quali sono gli strumenti giuridici per obbligare il cittadino al rispetto della quarantena in caso di esito positivo degli esami diagnostici per accertare la presenza del virus Covid-19 o di contatto con persona che abbia contratto il virus?  

Le disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 stabiliscono il divieto assoluto di mobilità delle persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus. A beneficio del superiore interesse alla salute della collettività (art. 32 della Costituzione) le autorità statali possono limitare i diritti costituzionalmente garantiti quali anche la libertà di circolazione, espatrio, culto, riunione, istruzione e libera iniziativa economica. La violazione della c.d. “quarantena obbligatoria” è sanzionata a livello penale.

D: E’ prevedibile l’uso di droni per monitorare lo spostamento dei cittadini anche nella fase 2? Quali sono le garanzie a tutela della privacy?

Sì. L’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), allo scopo di garantire il contenimento dell’emergenza epidemiologica, ha autorizzato le forze dell’ordine a utilizzare droni per il monitoraggio degli spostamenti dei cittadini sul territorio comunale. Tale autorizzazione, inizialmente concessa sino al 3 aprile 2020, è stata prorogata dall’ENAC al 28 aprile 2020. E’ prevedibile che possa essere ancora rinnovata per le stesse finalità.

Tenuto conto della limitazione della privacy che questo utilizzo comporta, occorrerà rendere una chiara informazione ai cittadini sulla decisione di monitorare alcune aree interessate tramite droni, senza interventi “a sorpresa”. Tale informazione dovrà altresì dettagliare modalità e finalità del trattamento, data retention e sistemi di tutela degli interessati.

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