Question Time – Decreto Liquidità (Art. 5) Proroga dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa

Maggio 2, 2020
  • Arte e spettacolo – Thomas Eakins – The banjo player (1877) – National gallery of art Washington
(Thomas-Eakins-The-banjo-player-1877-National-gallery-of-art-Washington)

D.: Sono l’amministratore unico di una srl in grave crisi di liquidità. Intendevo avvalermi dei nuovi strumenti di composizione previsti dal codice della crisi e dell’insolvenza, e ho chiesto la certificazione dei debiti contributivi e fiscali, ma ho letto che l’entrata in vigore del codice è stata rinviata. Dovrò aspettare?

L’art. 5 del D.L. 21/2020 ha rinviato al 1 settembre 2021 l’entrata in vigore del “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” (D.Lgs. 14/2019), ma questo non significa purtroppo che lei possa attendere un anno e mezzo senza prendere provvedimenti se la sua società si trova in stato di insolvenza.

Da un lato, le certificazioni dei debiti potranno essere rilasciate in quanto le norme del Codice che le prevedono sono entrate in vigore il 16 marzo 2019. Dall’altro lato, possono essere attivati gli strumenti già previsti dalla Legge Fallimentare (concordato preventivo anche in continuità, accordo di ristrutturazione dei debiti), per la gestione della crisi in prosecuzione dell’attività d’impresa.

D.: Sono il fornitore di un’impresa di medie dimensioni che continua a ritardare il pagamento di un mio credito di importo rilevante. Posso presentare istanza di fallimento per indurre il mio debitore ad adempiere?

L’istanza di fallimento non può essere utilizzata come strumento di pressione sul debitore. Ciò è sottolineato dal fatto che non è stata rinviata l’entrata in vigore, fra le altre, della norma del Codice della Crisi d’impresa che, in caso di revoca della dichiarazione di liquidazione giudiziale (o di fallimento) pone le spese della procedura ed il compenso del curatore a carico del creditore istante, se la richiesta è avvenuta con colpa.

Va considerato, inoltre, che l’art.10 del D.L. 21/2020 ha disposto l’improcedibilità di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020

 

D.: Insieme a due soci gestisco un’attività d’impresa costituita in forma di srl, di cui siamo tutti e tre amministratori. Abbiamo avuto un periodo di crescita inaspettata a cui abbiamo fatto fronte in modo un po’ disordinato. Adesso temiamo che la situazione di stasi si trasformi in una crisi vera e propria: corriamo dei rischi?

Fra le norme introdotte dal Codice della crisi e già in vigore, rientra quella che ha introdotto il nuovo secondo comma dell’art. 2086 del codice civile: è obbligo dell’imprenditore adottare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alle dimensioni e alla natura dell’impresa, anche in funzione preventiva della crisi. Il mancato adeguamento a questa disposizione può comportare responsabilità a carico dell’organo amministrativo, che può essere fatta valere in caso di apertura di una procedura concorsuale.

 

D.: Insieme ad alcuni familiari detengo l’intero capitale sociale di una srl (rimasto sempre pari al minimo legale) che rappresenta la “cassaforte” di famiglia e controlla a sua volta una serie di altre società. Di recente una controllata è stata trasformata in spa. Lo statuto della srl è molto risalente e non prevede la nomina del collegio sindacale. Dobbiamo adeguarlo o c’è stato un rinvio?

Il rinvio dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa non riguarda la norma dell’art. 379: il nuovo testo dell’art. 2477 del codice civile, introdotto da tale disposizione, è dunque in vigore e impone l’adeguamento dello statuto e la nomina dell’organo di controllo entro la data di approvazione del bilancio dell’esercizio 2019.

Scarica il documento in formato pdf