L’impatto della crisi sulla tutela ambientale
Contingenza e prospettiva nella gestione dei rifiuti.
Tra gli aspetti che il legislatore ritiene imprescindibili per “curare l’Italia” ferita dall’emergenza Covid-19 (oltre al sostegno al Servizio Sanitario Nazionale ed agli ammortizzatori sociali a tutela dei lavoratori) ci sono: le autorizzazioni ambientali all’esercizio degli impianti delle realtà imprenditoriali del settore produttivo, alcuni adempimenti in materia di gestione di rifiuti, il deposito temporaneo di cui all’art. 183 comma 1 lett. bb del d.lgn.152/2006.
Scorrendo la legge n.27/2020 che ha convertito con modifiche il decreto legge cosiddetto “Cura Italia”, infatti, individuiamo la proroga fino a 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza delle autorizzazioni A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale) o A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale) e di tutte le “autorizzazioni ambientali comunque denominate” in scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020 (cfr. art. 103 comma 2 l.n.27/2020). Di conseguenza, essendo attualmente fissato per legge al 31 luglio 2020 il termine dello stato di emergenza, l’attività degli impianti ricadenti nella previsione normativa in commento potrà essere legittimamente esercitata (salvo ulteriori proroghe) ameno fino a fine ottobre 2020, anche senza il provvedimento di rinnovo dell’autorizzazione ambientale all’esercizio.
Risultano inoltre ampliati i limiti quantitativi e/o temporali del deposito temporaneo di rifiuti di cui all’art. 183 comma 1 lett. bb) del d.lgs.n.152/2006. I produttori di rifiuti speciali potranno dunque tenere in deposito temporaneo fino a 60 metri cubi di rifiuti (di cui massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi) oppure, indipendentemente dalla quantità, potranno mantenerli depositati fino ad un massimo di 18 mesi (in luogo dei 12 mesi previsti dalla normativa ordinaria), il tutto fermo il rispetto delle norme antincendio e dell’insieme delle altre indicazioni stabilite dall’art. 183 comma 1 lett. bb del d.lgs.n.152/2006 per la regolarità del deposito temporaneo presso il luogo di produzione e prima della raccolta per il trasporto presso un impianto di trattamento (cfr. art. 113-bis).
La nuova normativa non specifica la durata di questo ampliamento contingente del deposito temporaneo. L’interpretazione coerente della disciplina emergenziale impone, ad avviso di chi scrive, di coordinare l’art. 113 bis sul deposito temporaneo con l’art. 103 comma 2 sulla proroga delle autorizzazioni ambientali. Dovremmo dunque ritenere che l’ampliamento del deposito temporaneo (qualitativo o quantitativo) sia consentito fino ai 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza, dunque fino a fine ottobre 2020 salvo proroghe.
Con l’art. 113 della legge in commento risulta inoltre confermato il rinvio al 30 giugno 2020 degli adempimenti ambientali in materia di: trasmissione del MUD annuale, versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, comunicazione annuale dei dati relativi a pile e accumulatori, presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione dei RAEE trattati.
Parallelamente agli interventi nazionali incidenti sull’intera disciplina delle autorizzazioni ambientali, vanno segnalati gli interventi regionali in materia di gestione dei rifiuti speciali, ovvero dei rifiuti prodotti dalle attività imprenditoriali (es. da attività agricole e agro-industriali, da attività di demolizione – costruzione – scavo, da lavorazioni industriali – artigianali – commerciali – di servizio, da attività di recupero e smaltimento rifiuti, da attività sanitarie ecc.).
Tali interventi regionali consistono in ordinanze contingibili ed urgenti adottate ex art. 191 d.lgs.n.152/2006 che stabiliscono l’ampliamento della potenzialità di gestione degli impianti regionali di recupero e smaltimento rifiuti già autorizzati ed in esercizio che si dimostrino capaci di rispettare tutti i limiti di emissione ed i vincoli delle normative antincendio vigenti.
In tempi di forzate limitazioni alla circolazione di persone e mezzi, infatti, com’è diventato necessario assicurare l’autosufficienza e la prossimità di produzione e distribuzione di beni di primaria necessità, è diventato essenziale per le amministrazioni competenti garantire alla collettività l’autosufficienza e la prossimità anche del ciclo integrato di gestione dei rifiuti, unico modo per assicurare con continuità la tutela ambientale del proprio territorio e delle comunità che lo abitano.
L’auspicio è che, anche al termine dell’emergenza, continueremo a declinare compiutamente i principi comunitari di autosufficienza e prossimità per incoraggiare lo sviluppo sostenibile di tutte le attività necessarie ad assicurare l’implementazione del ciclo integrato di gestione dei rifiuti, anche speciali.