Juridicum su Circular Economy Network – Attuazione della direttiva 2 0 18 / 85 0 che modifica la direttiva 1999 / 3 1/ CE relativa alle discariche di rifiuti.

Novembre 16, 2020
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Focus s ul D.lgs .n.121/ 2020. Attuazione della direttiva 2 0 18 / 85 0 che modifica la direttiva 1999 / 3 1/ CE relativa alle discariche di rifiuti. Sintesi sulla conformità allo spirito della direttiva.

Lo scorso 29 settembre 20 20 è entrato in vigore il d.lgs.n.121/ 2020 che agisce novellando il d.lgs.n.36 / 03 e viene adottato in Italia in recepimento della Direttiva 20 18/ 850 in materia di discariche di rifiuti. La presente sintesi m ette in relazione la fonte com unitaria con il testo del recepimento italiano, allo scopo di consentire al lettore di valutare la conform ità del decreto italiano allo spirito della direttiva stessa. I m acro obiettivi che la direttiva com unitaria si propone di attuare, infatti, sono efficacem ente indicati nel considerando num ero 1 : garantire utilizzo accorto, efficiente e razionale delle risorse naturali; prom uovere i principi dell’econom ia circolare; increm entare l’efficienza energetica ; ridurre la dipendenza dell’Unione da risorse importate. Ed almeno sei sono i mezzi principali individuati dalla direttiva per realizzarli. 1 ) La restrizione sul collocamento dei rifiuti in discarica, concretizzata con la previsione nel divieto di collocamento in discarica entro il 20 30 per tutti i rifiuti (urbani e speciali) idonei al riciclaggio o altro recupero di energia e materia, in particolare per i rifiuti urbani (salvo il caso dei rifiuti per cui il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale). La riduzione al 1 0 % entro il 2 035 della quantità massima di rifiuti urbani collocati in discarica, rispetto al totale dei rifiuti urbani prodotti, comprendendo nel conteggio com e collocati in discarica i rifiuti urbani smaltiti con incenerimento, i rifiuti prodotti da stabilizzazione frazione biodegradabile di rifiuti urbani, i rifiuti prodotti da selezione e cernita dei rifiuti urbani, quelli prodotti dai TMB e successivamente collocati in discarica (cod. CER 19…). In Italia tali divieti sono stati recepiti con i nuovi com m i 4 bis e 4 ter aggiunti all’art. 5 del d.lgs.36 / 0 3, trasponendo in maniera letterale nel testo italiano, quello della direttiva com unitaria sul punto. Il nuovo art.5 com m a 4 bis d.lgs.n.36 / 0 3 dispone infatti che, «a partire dal 2030 » sia vietato lo smaltimento in discarica di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo (es. valorizzazione energetica), in particolare dei rifiuti urbani, ad eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale, com e saranno definiti da apposito DM MATTM, che comunque li individuerà secondo quanto previsto dall’art.179 d.lgs.n.15 2/ 200 6. Il nuovo art.5 com m a 4 ter d.lgs.n.36 / 03 dispone che, «Entro il 2035 » sia obbligatorio rispettare il lim ite del 1 0 % di rifiuti urbani smaltiti in discarica rispetto al totale prodotto in ciascun anno civile, com prendendo nel conteggio com e collocati in discarica i rifiuti urbani smaltiti con incenerimento, i rifiuti prodotti da stabilizzazione della frazione organica dei rifiuti urbani, quello prodotti da selezione e cernita di rifiuti urbani, nonché i rifiuti prodotti da TMB e successivamente collocati in discarica (cod. CER 1 9…). Nel prim o com m a del nuovo art.6 d.lgs. 36/ 03 , invece, è previsto un divieto di smaltimento in discarica per i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, senza la previsione del term ine al 203 0, com e invece indicato nel sopra ricordato art. 5 com m a 4 bis. Tale divieto “im m ediato” contrasta con il sopra citato art. 5 comma 4 bis laddove indica invece il 20 30 com e term ine per l’effettività del divieto, in linea con quanto previsto dalla direttiva com unitaria. Risulta invece vietato dal 29 settembre 20 20 lo sm altim ento in discarica di rifiuti provenienti da raccolta differenziata e destinati a preparazione per riutilizzo e al riciclaggio, fatta eccezione per gli scarti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti da raccolta differenziata per i quali il collocamento in discarica sia il miglior risultato ambientale possibile secondo le BAT. 2) Un secondo mezzo individuato dalla direttiva per concretizzare i propri m acro obiettivi è l’inclusione nei piani di gestione rifiuti degli Stati membri, delle misure adottate per realizzare gli obiettivi di restrizione in materia di collocamento dei rifiuti in discarica. In attuazione di tale previsione, il recepimento italiano impone alle Regioni di conformare la propria pianificazione ai nuovi obiettivi di riduzione del collocamento rifiuti in discarica e di modificare tempestivamente gli atti autorizzativi che consentono lo smaltimento in discarica dei rifiuti non ammessi in modo tale da assicurare l’effettività del divieto a partire dal 31 .12 .2 029 . Tale disposizione in materia di adeguamento delle autorizzazioni vigenti, in assenza della normativa transitoria, andrà coordinata caso per caso con le norme sulle autorizzazioni ambientali che conservano la loro durata naturale. 3) Ulteriore mezzo è costituito dalle condizioni stringenti prescritte dalla direttiva per la concessione di eventuali rinvii delle scadenze (art. 1 punto 4 della Direttiva che modifica l’art. 5 della Direttiva 19 99 / 31 / CE). Tali disposizioni della fonte com unitaria sul punto sono talmente dettagliate, da potersi definire self executing. Non ci sono infatti disposizioni in merito nell’attuazione italiana , dovendosi applicare testualmente le disposizioni com unitarie self executing. 4 ) La fonte comunitaria prevede che gli Stati membri si dotino di strumenti economici e altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti. L’attuazione italiana recepisce la disposizione con la clausola di invarianza finanziaria formalizzata all’art. 3 d.lgs.n. 121 / 202 0, di fatto escludendo che dall’attuazione del decreto legislativo n.121/ 202 0 possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 5) Un ulteriore mezzo individuato dal legislatore com unitario consiste nella revisione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica e nella previsione di un’azione della Commissione per sviluppare un criterio com une per il campionamento dei rifiuti La disposizione viene recepita in Italia con il nuovo art.7 e 16 bis del d.lgs.n.36/ 03 oltre che dagli allega ti al nuovo decreto, il tutto in aggiornamento dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica e del metodo di caratterizzazione e omologa . Viene anche previsto uno specifico procedimento di adeguamento della normativa tecnica mediante DM MATTM con l’istruttoria di ISPRA, probabilmente anche in previsione della necessità di adeguamento al futuro criterio comune di campionamento cui sta lavorando la Commissione. Il DM 2 7.09 .201 0 è abrogato a partire dal 29 settembre 2 020 , m a è previsto che si continui ad applicare fino al 1 gennaio 20 24 limitatamente ai limiti previsti dalla tabella 5 , nota lettera a) dell’art. 6 sui limiti di concentrazione DOC per fanghi non pericolosi destinati a compostaggio, digestione anaerobica, trattamenti termici o atri secondo BAT. 6) Anche il termine del 5 luglio 20 20 imposto agli Stati membri per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conform arsi alla direttiva , rappresenta un mezzo che il legislatore comunitario adotta per concretizzare i macro obiettivi descritti nel considerando 1 . A tale riguardo va sottolineato che, l’adozione del d.lgs. n.121/ 2 020 entrato in vigore il 29 settembre 2020 non implica l’automatica conformità dei piani regionali e delle autorizzazioni degli impianti alle indicazioni della direttiva fonte.

Avv. Paola Bologna

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