Question Time – Decreto Liquidità – Azioni a sostegno delle Imprese

Maggio 2, 2020
  • PPP-Project finance – after Goya – A city on a rock (c. 1800) – MOMA
After-Goya-A-city-on-a-rock-c.-1800-MOMA-1

D: Ho finanziato/ho intenzione di finanziare la mia società nel corso del 2020: avrò delle agevolazioni alla luce dell’emergenza Covid e quando la mia società potrà restituirmi il prestito?

Ai finanziamenti effettuati tra il 9 aprile 2020 e il 31 dicembre 2020 dal socio in favore di S.r.l. (o in favore di S.p.a. con determinate caratteristiche dimensionali, organizzative e di azionariato) non si applica la norma di legge secondo cui il rimborso dei finanziamenti dei soci deve essere successivo al pagamento degli altri creditori. Pertanto, il finanziamento del socio effettuato nella finestra temporale sopra indicata potrà essere restituito dalla società alle condizioni e nei termini stabiliti nell’accordo di finanziamento, senza alcun ulteriore vincolo di legge. In caso di finanziamento effettuato/da effettuarsi in favore di S.p.a., si consiglia di consultare un avvocato, che possa fornire un parere sulla disciplina applicabile al caso specifico, alla luce delle caratteristiche del finanziamento e della società finanziata/da finanziare.

D: La società di cui sono amministratore ha finanziato/ha intenzione di finanziare una società controllata o una società sorella nel corso del 2020: avrà delle agevolazioni alla luce dell’emergenza Covid e quando la società finanziante potrà vedersi restituito il finanziamento?

Al finanziamento effettuato da una società in favore di una società controllata o in favore di società sorella (soggetta a controllo comune) tra il 9 aprile 2020 e il 31 dicembre 2020 non si applica la norma del Codice Civile secondo cui il rimborso del finanziamento deve essere successivo al pagamento degli altri creditori. Pertanto, il finanziamento effettuato nella finestra temporale sopra indicata potrà essere restituito alle condizioni e nei termini stabiliti nell’accordo di finanziamento, senza alcun ulteriore vincolo di legge.

D: Sono amministratore/membro del consiglio di gestione/sindaco/membro del consiglio di sorveglianza di una società che, in conseguenza dell’emergenza Covid, ha subito perdite per oltre un terzo del capitale sociale: devo convocare l’assemblea dei soci?

Si, occorre convocare immediatamente l’assemblea dei soci affinché assuma gli opportuni provvedimenti e occorre mettere a disposizione dei soci, almeno otto giorni prima dell’assemblea, una relazione sulla situazione patrimoniale della società con le osservazioni del collegio sindacale/controllo di gestione.

 

D: Sono amministratore/membro del consiglio di gestione/sindaco/membro del consiglio di sorveglianza di una società che, in conseguenza dell’emergenza Covid, ha subito perdite per oltre un terzo del capitale sociale che si è ridotto al di sotto del minimo legale: occorre provvedere immediatamente a ripianare le perdite oppure a mettere la società in liquidazione oppure a trasformare la società?

No, c’è tempo fino al 31 dicembre 2020.

D: Sono socio di una S.r.l. che ha chiuso il bilancio al 31 dicembre 2019 con un capitale sociale di 10 mila euro ed un patrimonio netto totale di 100 mila euro. Considerato che il bilancio al 31 dicembre 2020 si chiuderà con una probabile perdita di 100 mila euro e patrimonio netto azzerato, devo obbligatoriamente ricapitalizzare la società, ovvero la stessa dovrà essere messa in liquidazione?

No, fino al 31 dicembre 2020 la società non dovrà essere obbligatoriamente ricapitalizzata né avranno effetto le disposizioni di legge sullo scioglimento e la conseguente liquidazione.

D: Sono amministratore unico di una S.r.l.: posso valutare gli elementi dell’attivo e del passivo del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2020 senza dover verificare la capacità dell’azienda di continuare ad operare come una entità in funzionamento, presupposto quest’ultimo esistente nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2019?

Si, si possono valutare gli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda come una entità in funzionamento, senza alcun obbligo di verificare la sussistenza di tale presupposto anche al 31 dicembre 2020.

D: Sono un amministratore delegato di una S.p.A. nel cui bilancio al 31 dicembre 2019 la valutazione delle immobilizzazioni materiali è stata effettuata sulla base della residua vita utile del singolo bene: ho l’obbligo nel bilancio della Società al 31 dicembre 2020 di verificare la sussistenza del presupposto della continuità aziendale ed in caso di assenza di tale presupposto ho l’obbligo di rivedere la valutazione delle immobilizzazioni materiali tenendo conto della minor residua vita utile, procedendo allo loro parziale svalutazione?

No, qualora nella redazione del bilancio al 31 dicembre 2019 l’azienda sia stata considerata un complesso economico funzionante in grado di produrre reddito per almeno i successivi 12 mesi.

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